16.11.2020
Helianthus Val di Sole

CONVENZIONE DI ISTANBUL

E’ la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica.

Più comunemente detta Convenzione di Istanbul – in Turchia- dal nome della città in cui l’11 maggio 2011 furono raccolte le prime firme degli stati aderenti.

La Convenzione è stata firmata da 34 paesi e il 12 marzo 2012 la Turchia è diventata il primo paese a ratificare la Convenzione.  

Questo nuovo trattato del Consiglio d’Europa è

il primo strumento internazionale giuridicamente vincolante che crea un quadro giuridico completo per proteggere le donne contro qualsiasi forma di violenza, e di prevenire, perseguire ed eliminare la violenza contro le donne e la violenza domestica.

Di seguito, la trascrizione soltanto del preambolo e degli articoli 1 e 3 della convenzione di Istanbul:

Gli Stati membri del Consiglio d’Europa e gli altri firmatari del presente documento,

Ricordando la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (STE n ° 5, 1950) e dei suoi protocolli, la Carta sociale europea (ETS n ° 35, 1961, rivista nel 1996, ETS n ° 163), il Consiglio d’Europa Convenzione sulla lotta contro la tratta di esseri umani (STCE n ° 197, 2005) e la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali (STCE n ° 201, 2007);

Ricordando le seguenti raccomandazioni del Comitato dei Ministri agli Stati membri del Consiglio d’Europa: Raccomandazione Rec (2002) 5 sulla protezione delle donne contro la violenza, Raccomandazione CM / Rec (2007) 17 sugli standard e meccanismi di uguaglianza di genere, Raccomandazione CM / Rec (2010) 10 sul ruolo delle donne e degli uomini nella prevenzione e risoluzione dei conflitti e nella costruzione della pace e altre raccomandazioni pertinenti;

Tenendo conto del crescente corpus giurisprudenziale della Corte europea dei diritti dell’uomo che stabilisce standard importanti nel campo della violenza contro le donne;

Visto il Patto internazionale sui diritti civili e politici (1966), il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (1966), la Convenzione delle Nazioni Unite sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (“CEDAW”, 1979) e il suo Protocollo opzionale (1999), nonché la Raccomandazione generale n. 19 del Comitato CEDAW sulla violenza contro le donne, la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia (1989) e i suoi protocolli opzionali (2000) e la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (2006);

Visto lo Statuto di Roma della Corte penale internazionale (2002);

Ricordando i principi di base del diritto internazionale umanitario, e in particolare la Convenzione di Ginevra (IV) relativa alla protezione delle persone civili in tempo di guerra (1949) e i protocolli aggiuntivi I e II (1977) ad essa;

Condannare tutte le forme di violenza contro le donne e la violenza domestica;

Riconoscendo che la realizzazione dell’uguaglianza de jure e de facto tra donne e uomini è un elemento chiave nella prevenzione della violenza contro le donne;

Riconoscendo che

la violenza contro le donne è una manifestazione di relazioni di potere storicamente ineguali tra donne e uomini, che hanno portato al dominio e alla discriminazione sulle donne da parte degli uomini e alla prevenzione del pieno progresso delle donne;

Riconoscendo la natura strutturale della violenza contro le donne come violenza di genere e che la violenza contro le donne è uno dei meccanismi sociali cruciali mediante i quali le donne sono costrette a una posizione subordinata rispetto agli uomini;

Riconoscendo, con grave preoccupazione, che le donne e le ragazze sono spesso esposte a gravi forme di violenza come violenza domestica, molestie sessuali, stupri, matrimoni forzati, crimini commessi in nome del cosiddetto “onore” e mutilazioni genitali, che costituiscono un grave violazione dei diritti umani delle donne e delle ragazze e un grave ostacolo al raggiungimento della parità tra donne e uomini;

Riconoscendo le continue violazioni dei diritti umani durante i conflitti armati che colpiscono la popolazione civile, in particolare le donne sotto forma di stupro diffuso o sistematico e violenza sessuale e il potenziale aumento della violenza di genere sia durante che dopo i conflitti;

Riconoscendo che le donne e le ragazze sono esposte a un rischio maggiore di violenza di genere rispetto agli uomini;

Riconoscendo che la violenza domestica colpisce le donne in modo sproporzionato e che anche gli uomini possono essere vittime di violenza domestica;

Riconoscendo che i bambini sono vittime di violenza domestica, anche come testimoni di violenza in famiglia;

Aspirando a creare un’Europa libera dalla violenza contro le donne e dalla violenza domestica,

Hanno concordato quanto segue:

Capitolo I – Finalità, definizioni, uguaglianza e non discriminazione, obblighi generali

Articolo 1 – Scopi della Convenzione

Gli scopi della presente Convenzione sono:

proteggere le donne da tutte le forme di violenza e prevenire, perseguire ed eliminare la violenza contro le donne e la violenza domestica;

contribuire all’eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne e promuovere l’uguaglianza sostanziale tra donne e uomini, anche conferendo potere alle donne;

progettare un quadro completo, politiche e misure per la protezione e l’assistenza a tutte le vittime della violenza contro le donne e della violenza domestica;

promuovere la cooperazione internazionale al fine di eliminare la violenza contro le donne e la violenza domestica;

fornire supporto e assistenza alle organizzazioni e alle forze dell’ordine per cooperare efficacemente al fine di adottare un approccio integrato per eliminare la violenza contro le donne e la violenza domestica.

Al fine di garantire l’efficace attuazione delle sue disposizioni da parte delle Parti, la presente Convenzione istituisce uno specifico meccanismo di monitoraggio.

Articolo 3 – Definizioni

Ai fini della presente Convenzione:

“VIOLENZA CONTRO LE DONNE” è intesa come una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne e si intende tutti gli atti di violenza di genere che provocano o possono provocare danni fisici, sessuali, psicologici o economici o sofferenza alle donne, comprese minacce di tali atti, coercizione o privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica che in quella privata;

“VIOLENZA DOMESTICA” indica tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all’interno della famiglia o dell’unità domestica o tra ex o attuali coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l’autore condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima;

“GENERE” indica i ruoli, i comportamenti, le attività e gli attributi costruiti socialmente che una data società considera appropriati per le donne e gli uomini;

“VIOLENZA DI GENERE CONTRO LE DONNE” indica la violenza diretta contro una donna perché è una donna o che colpisce le donne in modo sproporzionato;

“VITTIMA”: qualsiasi persona fisica che sia soggetta alla condotta di cui ai punti VIOLENZA CONTRO LE DONNE e VIOLENZA DOMESTICA ;

“DONNE” include le ragazze di età inferiore ai 18 anni.

Qui la Fonte

Qui gli stati che hanno firmato la convenzione di Istanbul, aggiornati al 16.11.2020

Qui il testo integrale degli articoli-81-della convenzione di Istanbul