Nell’Assemblea Costituente del 1946, tra le ventuno donne che hanno fatto la Costituzione Italiana della nuova repubblica anche Maria Nicotra che sostiene la necessità che tutti i cittadini di ambo i sessi possano accedere agli uffici pubblici o alle cariche elettive in condizioni di uguaglianza, eliminando la possibilità di qualsivoglia futuro ostacolo.
Maria Nicotra, durante la seconda guerra mondiale, è volontaria della Croce Rossa e riceve la medaglia d’oro al valore, per dedizione e impegno. Dirigente della Gioventù femminile dell’Azione Cattolica e delle ACLI (Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani).
E’ eletta all’Assemblea Costituente nelle liste della Democrazia Cristiana. Durante i lavori non interviene, né presenta interrogazioni. Resta agli atti la sua sottoscrizione, insieme ad altre costituenti di vari partiti, a un emendamento sostitutivo di una parte dell’articolo 51. La precedente formulazione dell’articolo limitava l’accesso delle donne ai pubblici uffici o alle cariche elettive “conformemente alle loro attitudini, secondo le norme stabilite dalla legge”. A tutte le deputate dell’Assemblea Costituente l’insistenza sulle “attitudini” risulta discriminante e ne richiedono l’eliminazione.
Viene eletta deputata nella I legislatura.
Maria Nicotra s’interessa dell’assistenza alle fasce più deboli della popolazione e della vigilanza sulle condizioni dei detenuti. Il suo impegno è rivolto anche alla tutela fisica e al miglioramento delle condizioni economiche delle lavoratrici madri, al controllo della stampa destinata all’infanzia e all’adolescenza. Il marito Graziano Verzotto, notabile democristiano, implicato nella scomparsa di Enrico Mattei e di Mauro De Mauro, coinvolto nello scandalo fondi neri della Banca di Sindona, lascia l’Italia nel 1975.
Maria Nicotra è la prima presidente donna di una squadra di calcio a livello professionistico (Siracusa).
ART. 51 della Costituzione Italiana
– La parità nell’accesso alle cariche pubbliche- :
Tutti i cittadini dell’uno o dell’altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tal fine la Repubblica promuove, con appositi provvedimenti, le pari opportunità tra donne e uomini. La legge può, per l’ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica. Chi è chiamato alle funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.
Maria Nicotra: Catania 1913 – Padova 2007