28.04.2022
Varie

Sentenze Storiche

Finalmente! Ogni tanto qualche buona notizia aiuta a sperare in un futuro migliore che riguardi le donne. Di che notizie parlo? Di sentenze storiche che aspettavamo da tempo.

Grazie alla resistenza, alla forza e alla tenacia di donne coraggiose e di persone sensibili ai temi delle donne.

In particolare due sentenze storiche: la prima riguarda l’ordinanza di Cassazione n.9691/2022.

In sintesi:

la Corte di Cassazione ribadisce che

 “il richiamo alla sindrome d’alienazione parentale e a ogni suo, più o meno evidente, anche inconsapevole, corollario, non può dirsi legittimo, costituendo il fondamento PSEUDOSCIENTIFICO di provvedimenti gravemente incisivi sulla vita dei minori, in ordine alla decadenza dalla responsabilità genitoriale della madre”.

Significato di pseudoscientifico della TRECCANI:

pseudoscientìfico agg. [comp. di pseudo– e scientifico] (pl. m. –ci). – Che non ha fondamenti scientifici serî, che vuole ostentare una scientificità di cui è realmente privo.

La storia di Laura Massaro comincia nel 2014, quando il Tribunale di Roma affida suo figlio ai servizi sociali. Da quel momento per lei comincia un calvario che la vedrà diventare un esempio di resistenza contro l’abuso delle accuse di “alienazione parentale”, un calvario terminato il 24 marzo, con una sentenza storica della Cassazione.

Massaro, infatti, dopo una difficile separazione dal marito con una denuncia per maltrattamenti, si è vista togliere la potestà genitoriale nel 2018 a seguito di una consulenza tecnica d’ufficio. Suo figlio non solo aveva manifestato paura nei confronti del padre, ma si rifiutava anche di incontrarlo, cosa che, secondo l’avvocato della donna, avrebbe scatenato in lui un “contenzioso vendicativo”, che l’ha portato a querelare Laura ben 27 volte.

Fonti: qui e qui

La seconda sentenza è della Corte Costituzionale che stabilisce che sono ILLEGITTIME tutte le norme che attribuiscono automaticamente il cognome del padre ai figli.

ALLELUIA.

ALLELUIA.

ALLELUIA. 

La Corte ha ritenuto discriminatoria e lesiva dell’identità del figlio la regola che attribuisce automaticamente il cognome del padre. Nel solco del principio di eguaglianza e nell’interesse del figlio, entrambi i genitori devono poter condividere la scelta sul suo cognome, che costituisce elemento fondamentale dell’identità personale.

Pertanto, la regola diventa che il figlio assume il cognome di entrambi i genitori nell’ordine dai medesimi concordato, salvo che essi decidano, di comune accordo, di attribuire soltanto il cognome di uno dei due. In mancanza di accordo sull’ordine di attribuzione del cognome di entrambi i genitori, resta salvo l’intervento del giudice in conformità con quanto dispone l’ordinamento giuridico.

La Corte ha, dunque, dichiarato l’illegittimità costituzionale di tutte le norme che prevedono l’automatica attribuzione del cognome del padre, con riferimento ai figli nati nel matrimonio, fuori dal matrimonio e ai figli adottivi.

La sentenza sarà depositata nelle prossime settimane.

Il caso è stato sollevato da una giovane famiglia lucana per una storia di tre fratelli, i primi registrati col cognome della madre e il terzo registrato automaticamente con il cognome nome del padre perché nato dopo il matrimonio tra i due genitori. I due genitori avrebbero voluto registrare con il cognome della madre anche il terzo figlio — per renderli tutti uguali — ma gli uffici comunali si sono opposti e i magistrati in primo grado hanno dato ragione al Comune.

GRANDE RIVOLUZIONE!

Fonte: comunicato stampa della Corte Costituzionale