11.05.2021
Varie

CONVENZIONE DI ISTANBUL 2011-2021

La Convenzione sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica – meglio nota come ‘Convenzione di Istanbul’ – adottata dal Consiglio d’Europa l’11 maggio 2011, è entrata in vigore il 1° agosto 2014, a seguito del raggiungimento del prescritto numero di dieci ratifiche.

L’Italia ha svolto un ruolo importante in questo percorso, essendo stata tra i primi paesi europei a fare propria la Convenzione, ratificandola con la legge 27 giugno 2013, n. 77.

La Convenzione è il primo strumento internazionale giuridicamente vincolante volto a creare un quadro normativo completo a tutela delle donne contro qualsiasi forma di violenza.

La Convenzione stabilisce inoltre un chiaro legame tra l’obiettivo della parità tra i sessi e quello dell’eliminazione della violenza nei confronti delle donne.

Particolarmente rilevante è il riconoscimento espresso della violenza contro le donne quale violazione dei diritti umani, oltre che come forma di discriminazione contro le donne (art. 3 della Convenzione).

Articolo 3 – Definizioni ai fini della presente Convenzione:

a) con l’espressione “violenza nei confronti delle donne” si intende designare una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata;

b) l’espressione “violenza domestica” designa tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all’interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l’autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima;

c) con il termine “genere” ci si riferisce a ruoli, comportamenti, attività e attributi socialmente costruiti che una determinata società considera appropriati per donne e uomini;

d) l’espressione “violenza contro le donne basata sul genere” designa qualsiasi violenza diretta contro una donna in quanto tale, o che colpisce le donne in modo sproporzionato;

e) per “vittima” si intende qualsiasi persona fisica che subisce gli atti o i comportamenti di cui ai precedenti commi a e b;

 f) con il termine “donne” sono da intendersi anche le ragazze di meno di 18 anni.

Il 20 marzo 2021, nove anni dopo la ratifica, la Turchia ha revocato la propria partecipazione alla convenzione, attraverso un decreto firmato dal presidente Erdoğan.

La Convenzione prese il nome della città turca non solo perché là fu firmata, ma perché la Turchia fu il primo Paese a ratificarla.

Secondo l’Organizzazione mondiale della sanità almeno il 40% delle donne turche è vittima di violenza, rispetto a una media europea del 25%. Per la Turchia si parla di tre femminicidi al giorno. E i dati del 2021, funestato dalla pandemia Covid-19, registrano una ulteriore escalation di violenza, a causa delle restrizioni di movimento, isolamento sociale ed insicurezza economica. Perché vale la pena ribadirlo: la maggior parte delle violenze avviene in contesti domestici.

Fonte:

https://documenti.camera.it/Leg17/Dossier/Testi/AC0173.htm