19.11.2022
Varie

Gli obiettivi della Convenzione di Istanbul

 

Porre fine alla violenza contro le donne e alla violenza domestica, economica, psicologica e sessuale deve essere una priorità di qualsiasi governo impegnato a proteggere i diritti umani per tutti.

Negli ultimi 30 anni, sono state adottate molte importanti misure negli Stati membri del Consiglio d’Europa ma la legislazione in vigore è spesso mal applicata, i servizi per le vittime rimangono scarsi o insufficientemente finanziati e gli atteggiamenti sessisti prevalgono. Inoltre, la legislazione e l’assistenza disponibili variano molto da un paese all’altro, creando forti disparità in materia di protezione.

La Convenzione di Istanbul chiede ai governi che l’hanno ratificata di adottare una serie completa di misure per combattere tutte le forme di violenza contro le donne e la violenza
domestica. Ogni disposizione della convenzione è volta ad evitare le violenze, aiutare le vittime e garantire che gli artefici siano portati davanti alla giustizia. Esige che vengano criminalizzate e legalmente punite varie forme di violenza contro le donne, per esempio violenza domestica, stalking, molestie sessuali, violenza nei luoghi di lavoro, violenza economica e violenza psicologica. Il fatto di dare un nome alla violenza contro le donne e sapere che è un crimine contribuirà a sradicare questo fenomeno.

A partire dalla necessità di riconoscere l’importanza del linguaggio nella comunicazione della violenza.

L’elaborazione di una convenzione che contiene una serie di norme giuridicamente vincolanti per una maggio- re protezione e un maggiore aiuto è un importante passo in avanti verso una risposta globale e armonizzata per garantire a tutte le donne, e a tutti i minori, una vita libera dalla violenza.

ESTRATTO DELLA CONVENZIONE DI ISTANBUL 11 MAGGIO 2011
(ratificata in Italia nel 2013)

ART. 3

• “la violenza contro le donne” è la violenza dei diritti umani e una forma di discriminazione nei confronti delle donne e si intendono tutti gli atti di violazione di genere che determinano o sono suscettibili di provocare danno fisico, sessuale, psicologico o economico o una sofferenza alle donne, comprese le minacce di tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica o privata;

• “violenza domestica”: tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all’interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l’autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima;

• “genere”: sta a indicare i ruoli socialmente costruiti, comportamenti, attività e attributi che una data società ritenga appropriati per le donne e gli uomini.

• “violenza contro le donne basata sul genere” designa qualsiasi violenza diretta contro una donna in quanto tale, o che colpisce le donne in modo sproporzionato;

ART. 4

DIRITTI FONDAMENTALI, UGUAGLIANZA E NON DISCRIMINAZIONE

1. Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie per promuovere e tutelare il diritto di tutti gli individui, e segnatamente delle donne, di vivere liberi dalla violenza, sia nella vita pubblica che privata.
2. Le Parti condannano ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne e adottano senza indugio le misure legislative e di altro tipo necessarie per prevenirla.

Fonte: Rispetto delle donne tutto l’anno
Per la Convenzione di Istanbul: http://www.assembly.coe.int/LifeRay/EGA/WomenFFViolence/2019/2019-HandbookIstanbulConvention-IT.pdf